Art. 1 – È costituita una Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e ss. C.C. denominata:
“Associazione Civitas”.
Art. 2 – Sede – L’Associazione ha sede in Milano, Via Ceradini n. 16 ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, recapiti sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Scopi – L’attività dell’Associazione deve essere estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, ed inoltre non deve perseguire scopi di lucro.
L’Associazione si fonda sui seguenti obiettivi e scopi:
1. informare l’opinione pubblica affinché prenda piena coscienza della tratta di esseri umani, della riduzione in schiavitù, della schiavitù sessuale e della prostituzione forzata e suscitarne la partecipazione attiva al contrasto del fenomeno;
2. promuovere e sostenere un’efficace repressione del commercio di esseri umani nonché la punizione dei crimini ad esso connessi;
3. provocare un’efficace azione di governo perché si realizzi una sostanziale cooperazione internazionale nella repressione della tratta di esseri umani, della riduzione in schiavitù e dello sfruttamento del lavoro servile;
4. promuovere e sostenere un’efficace persecuzione e punizione delle persone responsabili, a qualsiasi livello, incluso quello politico ed economico, di crimini collegati al commercio di esseri umani mediante lo svolgimento di attività di indagine, di raccolta, di documentazione e di partecipazione attiva ai procedimenti giurisdizionali che dovessero attivarsi avanti alle Autorità giurisdizionali internazionali, interne e straniere;
5. sostenere la sicurezza e l’efficace tutela delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, della riduzione in schiavitù e dello sfruttamento della prostituzione e del lavoro servile, favorendone l’integrazione nel rispetto della disciplina dell’immigrazione, nei limiti dei criteri di ragionevolezza previsti dalla Costituzione.
I soci fondatori, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, e tutti gli altri associati, con l’iscrizione mediante tesseramento, si impegnano a non modificare gli scopi statutari.
L’Associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio direttivo opportune per il conseguimento dei propri scopi, compresa l’effettuazione di operazioni commerciali (attività di pubblico spettacolo, attività pubblicitarie, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi di formazione ecc.) purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell’Associazione.
Art. 4 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 5 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all’assemblea degli associati per l’approvazione.
Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) le quote associative versate dagli associati;
b) i proventi delle iniziative deliberate dall’Organo amministrativo;
c) i contributi liberamente offerti tanto da associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica, purché sempre coerente con i principi e le finalità dell’associazione;
d) eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze del rendiconto.
L’Organo amministrativo, fatto fronte alle necessità occorrenti per conseguire gli scopi dell’Associazione, decide gli investimenti del patrimonio.
È fatto assoluto divieto, durante la vita dell’Associazione, di distribuire utili, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Art. 7 – Associati
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividono e ne accettano finalità e modi di attuazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:
a- soci fondatori: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Ai soci fondatori, oltre ai poteri riconosciuti alle altre categorie di associati è riservato il diritto di:
– votare tutte le proposte di modifica dello statuto previamente approvate dall’assemblea dei soci;
– votare per l’approvazione delle proposte di promozione dei soci dalla categoria di soci simpatizzanti a quella di soci sostenitori;
– decidere sulla impugnazione dei provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dagli amministratori.
I soci fondatori hanno i medesimi obblighi dei soci simpatizzanti. L’inadempimento di tali obblighi è giusta causa di esclusione dall’associazione;
b- soci sostenitori: sono soci sostenitori gli associati che assumono partecipazione effettiva alle attività ed all’organizzazione dell’associazione, ossia promuovono o coadiuvano la raccolta fondi, lo svolgimento di incontri o eventi promozionali, lo svolgimento di ogni altra attività divulgativa diretta al perseguimento degli scopi dell’associazione.
I soci sostenitori hanno il diritto di:
– partecipare all’assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa;
– votare per la modifica dello statuto e dei regolamenti dell’associazione;
– votare per la nomina degli organi associativi e l’approvazione del bilancio;
– essere eletti alle cariche associative.
I soci sostenitori, oltre agli obblighi a carico dei soci simpatizzanti, hanno l’obbligo di:
– partecipare effettivamente alle attività ed all’organizzazione dell’associazione;
c- soci simpatizzanti: sono soci simpatizzanti gli associati che contribuiscono esclusivamente con il versamento della propria quota associativa, senza partecipare alla vita attiva dell’ente.
I soci simpatizzanti hanno l’obbligo di:
– versare la quota associativa annuale;
– mantenere condotte non contrastanti con i valori fondanti dell’associazione.
L’inadempimento degli obblighi è giusta causa di esclusione degli associati appartenenti alle predette categorie;
d- soci protetti: sono soci protetti e sono iscritti di diritto in forma rigorosamente anonima le vittime del crimine di tratta e di tutti gli altri crimini ad esso associati, che abbiano conferito mandato agli avvocati Giuseppe Pellegrino ed Alberto Ferrari per la loro tutela giurisdizionale avanti alla Corte Penale Internazionale.
I nominativi dei soci protetti sono mantenuti segreti dai rispettivi difensori per finalità di tutela della sicurezza ed integrità fisica e morale dei medesimi e delle rispettive famiglie.
I soci protetti non partecipano alle attività dell’associazione fino a che sussistano le esigenze di anonimato. Il loro numero è indicato dai rispettivi difensori nella rigorosa osservanza dei doveri di segretezza professionale e di verità.
Art. 8 – Doveri degli associati
Gli associati, ad eccezione dei “protetti”, si obbligano a versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell’Associazione e derivanti dall’iscrizione dell’associazione presso enti pubblici o assimilati.
Art. 9 – Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita dell’associazione e che tengano contegno riprovevole, sia in questioni associative che esterne, i seguenti provvedimenti:
a) ammonizione;
b) sospensione temporanea dall’attività e dalle cariche associative;
c) esclusione.
Art. 10 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente, decesso o radiazione/esclusione; nelle suddette ipotesi l’associato decade anche automaticamente dalle cariche eventualmente conferitegli.
In caso di reiscrizione di un Associato sostenitore che aveva perso tale qualifica, costui assume automaticamente la qualifica di socio “simpatizzante”.
La promozione da socio “simpatizzante” a socio “sostenitore” deve essere richiesta ai soci fondatori che decidono a maggioranza.
L’associato che sia stato radiato può fare appello avanti ai soci fondatori, che decidono a maggioranza.
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente, quest’ultimo solo se nominato.
Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea e diritto di voto
L’Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati è composta da tutti gli associati fondatori e sostenitori che siano in regola con i doveri derivanti dall’iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea è straordinaria quando delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati aventi diritto di voto mediante comunicazione che dia riscontro della ricezione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto, dietro convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante avviso che dia riscontro della ricezione da inoltrare a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo dell’adunanza.
L’assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
Hanno diritto di intervento all’Assemblea, che può riunirsi fuori dalla sede sociale purché in Italia, tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, tranne gli associati “protetti”.
Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti gli associati fondatori e sostenitori.
Un associato può rappresentare al massimo tre altri associati per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Validità dell’Assemblea degli associati
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare.
La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.
Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatto salvo per le delibere di cui agli artt. 20 e 21 del presente statuto.
Art. 14 – Competenze dell’Assemblea degli associati
I compiti dell’Assemblea sono:
a) nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea;
b) approvare il rendiconto;
c) procedere alla elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente qualora siano scaduti i termini del mandato;
d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia stata fatta richiesta da almeno un 1/3 (un terzo) degli associati;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
f) discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di tre membri, scelti tra gli associati fondatori e sostenitori.
Gli associati appartenenti alla categoria dei soci fondatori hanno diritto di nominare un amministratore; i restanti due sono nominati dall’assemblea ordinaria con il voto dei soci fondatori e dei soci sostenitori.
L’assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’art. 2.382 del codice civile.
Il Consiglio viene convocato da ciascuno dei suoi membri, quando lo ritengano opportuno, nella sede o altrove purché nel territorio della Regione Lombardia.
La convocazione avviene mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell’avviso devono essere fissati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
È presieduto dal Presidente, e, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti e delibera, a maggioranza dei voti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l’adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle proprie riunioni, persone particolarmente competenti negli argomenti da discutere.
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione:
a) delibera sulle domande di ammissione e di esclusione degli associati;
b) stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali;
c) determina i provvedimenti disciplinari;
d) predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Il Consiglio può redigere il regolamento organico per il buon funzionamento dell’Associazione. L’osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti gli associati.
Il Consiglio direttivo può delegare ai singoli membri poteri per singoli affari.
Ai Consiglieri è devoluta anche l’interazione diretta con i difensori sia dell’Associazione stessa in giudizio sia delle singole vittime partecipanti al procedimento.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente dell’associazione è nominato dall’Assemblea degli associati, ad eccezione del primo nominato nell’atto costitutivo.
Egli è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può nominare un Vice-Presidente.
La rappresentanza legale dell’Associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale.
Egli può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell’Associazione e può rilasciare procure.
In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al terzo Consigliere.
Il Presidente dispone per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Durata delle cariche sociali
Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
In caso di decadenza dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti della precedente elezione; i nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.
Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l’Assemblea degli Associati.
Art. 19 – Rendiconto
Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nella sede dell’associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 20 – Modifiche dello Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di più di metà degli associati “sostenitori” aventi diritto di voto e di 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.
Art. 21 – Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di associati che rappresenti non meno di un terzo della totalità dei voti, viene convocata un’apposita assemblea per deliberare in proposito.
Lo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e comunque di 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.
In caso venga deliberato lo scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe in conformità alle norme di legge in materia.
Art. 22 – Libri sociali obbligatori
Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
Gli associati con diritto di voto hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all’Organo amministrativo.
Art. 23 – Norma residuale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.