G0.- GUIDA AL PROCESSO

Il procedimento avanti alla Corte Penale Internazionale è regolato da un trattato, il cd. Statuto di Roma, e da una pluralità di fonti, in parte convenzionali ed in parte di produzione della stessa Corte, di carattere subordinato.

Diversamente dagli ordinari procedimenti di diritto interno, la cognizione non parte dall’accertamento del reato, ma dall’apertura di indagini su situazioni (“situations” in entrambe le lingue operative della Corte: l’inglese ed il francese), che hanno per oggetto le condizioni di interi paesi.

Le fattispecie sostanziali, infatti, sono composte dal concorso di due elementi: uno generale, definito di contesto, che varia a seconda delle quattro categorie di crimini (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra ed aggressione), ed uno particolare, riguardante la specifica condotta consumata dal reo. Queste quattro categorie di crimini, definiti “core crimes” o « crimes les plus graves », hanno in comune il collegamento con il conflitto armato; non rientrano nella giurisdizione della Corte, invece, i cosiddetti “treaty crimes” o « crimes réprimés par des traités », anch’essi di rilevanza internazionale, come il terrorismo, la pirateria, il traffico internazionale di stupefacenti, per la cui punizione a livello internazionale devono essere conclusi specifici accordi (con competenza su atti di terrorismo è stato convenzionalmente istituito il Tribunale Speciale per il Libano, volto alla punizione degli atti terroristici compiuti in quello specifico Stato).

Nel caso di specie sorgeranno in concreto difficoltà in ordine alla ricollegabilità della tratta ad un conflitto armato: questione risolta nella denuncia in parte richiamando il conflitto libico ed in parte la violenza armata impiegata dalle organizzazioni dei trafficanti nello svolgimento del rispettivo commercio (con conseguenti perdite di vite umane pienamente corrispondenti allo svolgimento di un conflitto armato lungo tutto il percorso).

Il procedimento si articola pertanto in tre fasi: l’esame preliminare (“Preliminary Examination” o « Examen préliminaire ») delle informazioni inviate all’Ufficio del Procuratore, titolare dell’accusa, l’indagine sulla situazione (“Investigation” o « Enquête »), il processo vero e proprio nei confronti del singolo imputato (“Case” o « Affaire »).

Le prime due fasi riguardano pertanto interi contesti geografici, solo l’ultima la responsabilità penale degli specifici autori dei singoli crimini.

La giurisdizione si attiva attraverso tre canali precisi, che sono nell’ordine il deferimento da parte del singolo Stato sul cui territorio siano stati consumati i crimini di competenza della Corte, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, o di iniziativa dell’Ufficio del Procuratore sulla scorta di notitiae criminis altrimenti pervenute allo stesso.

La giurisdizione della Corte, in presenza di una notizia di reato, non si attiva incondizionatamente, ma solo in seguito al superamento di tre soglie preliminari, concernenti la giurisdizione, l’ammissibilità e l’interesse della giustizia.

La giurisdizione si articola in tre direzioni: innanzitutto la materia, che deve corrispondere alle fattispecie espressamente previste dallo Statuto di Roma, poi il territorio, che deve corrispondere a quello di uno Stato parte o che abbia comunque accettato l’operatività dello Statuto, ed il tempo, che limita la giurisdizione ai soli crimini commessi in corso di vigenza dello stesso.

L’ammissibilità è un requisito richiesto in dipendenza dal principio di complementarietà, che regola nel complesso il funzionamento della Corte Penale Internazionale. Per gli impegni generalmente assunti dagli Stati in via consuetudinaria o convenzionale, la repressione dei crimini internazionali resta prerogativa della sovranità dei singoli Stati, che devono provvedervi mediante i propri ordini giudiziari interni. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale si attiva pertanto solo in ipotesi di incapacità o non volontà dei singoli Stati di procedere ad una seria ed imparziale persecuzione e punizione dei soggetti responsabili. In questa fase si deve pertanto valutare se sussistano sedi di carattere interno che se ne occupino efficacemente.

In ultimo l’interesse della giustizia introduce nel procedimento penale internazionale un elemento di discrezionalità, costituzionalmente escluso nell’ordinamento interno per l’azione penale. Tale discrezionalità si giustifica in ragione dell’estrema concentrazione in un unico ufficio di una competenza internazionale, che porta a limitarne l’operato sulle sole fattispecie più gravi e nei confronti dei protagonisti più rilevanti, devolvendo invece alle giurisdizioni nazionali la punizione dei soggetti di secondo piano.